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Col decreto legge approvato in data 21/05/2008, a
partire dal 2008 l'ICI sugli immobili adibiti ad abitazione
principale e relative pertinenze non và più corrisposta.
Fanno eccezione gli immobili classificati nelle categorie catastali,
A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 ( castelli) – per i quali
si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti.
Quindi selezionare la voce Abitazione Principale solo se si
riferisce ad abitazioni di CAT A1, A8, A9 che siano adibite ad
abitazione principale.
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