ART.65 Statuto Comunale - IL SEGRETARIO DEL COMUNE
Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Sindaco con le modalità e criteri stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento.
Il Segretario Generale, svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico – amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico ed, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui provvedimenti di detti organi.
Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e dei servizi e ne coordina l’attività, salvo nel caso in cui, ai sensi delle vigenti norme e con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento, non sia stato nominato, previa apposita convenzione deliberata dai Consigli dei Comuni interessati, un Direttore Generale.
Al Segretario Generale spetta, altresì, in particolare:
partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
esercitare ogni altra funzione attribuita, oltre che dal presente statuto, dalla legge, dai regolamenti comunali o conferite dal Sindaco.
Il Sindaco, qualora non ritenga di nominare il Direttore Generale, può conferire le relative funzioni al Segretario Generale stabilendo, previa deliberazione della Giunta Comunale, l’indennità aggiuntiva in analogia a quanto stabilito per i contratti a tempo determinato di cui all’art.6, comma 4, della legge 15/5/97, n.127.