TARI 2021 - Gestione rifiuti urbani utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico

Pubblicato il 30 luglio 2021 • Tributi

Con delibera di C.C. n. 17 del 30 giugno 2021 è stato approvato il "Regolamento per la gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale, ai sensi dell’art. 238, comma 10 del D. lgs. n. 152/06”.

L’approvazione e l’aggiornamento del predetto atto normativo è stata determinata dalle modifiche apportate dal d.lgs. 116/2020, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2018/851, al Testo Unico dell’Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006, con le quali è stato cancellato all’interno del TUA ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilati”.

I rifiuti sono ora classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il Servizio pubblico di igiene urbana, gestito dal Comune, potrà, quindi, continuare a ritirare i rifiuti urbani non pericolosi, come definiti all’art.183, comma 1, lett. b-ter) e qualificati tali dall’art.184, comma 2, tra i quali rientrano i seguenti:

  1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  7. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

 

Il Servizio pubblico di igiene urbana, gestito dal Comune, non potrà quindi ritirare le seguenti

tipologie di rifiuti, qualificati “speciali” dall’art.184 c. 3 del Testo Unico dell’Ambiente:

  1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
  3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  9. i veicoli fuori uso.

L’art.198, al comma 2-bis (introdotto dal D.Lgs. n.116/2020) del TUA prevede che “le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua

l’attività di recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”. Inoltre, il comma 10 dell’art. 238 del D.Lgs. n.152/2006 del TUA (introdotto dal D.Lgs. n.116/2020), dispone che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.”.

 

Nel caso l’utenza non domestica scelga di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani prodotti e dimostri di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi ex art. 238, comma 10 TUA, è prevista l’esclusione dalla corresponsione dell’intera “quota variabile”.

Rimangono totalmente escluse dalla tassazione le attività agricole e connesse come individuate dall’art. 2135 codice civile.

Gli operatori economici potranno comunicare al Comune la scelta di non utilizzare più il servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, bensì di avviare a recupero i rifiuti prodotti tramite uno o più soggetti privati autorizzati, con contratti di durata almeno quinquennale.

I tempi e le modalità per la comunicazione della scelta di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani sono disciplinati dall’art. 2 del Regolamento per la gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale, ai sensi dell’art. 238, comma 10 del D. lgs. n. 152/06 del Comune di Ruffano, con il quale si stabilisce il termine del 31 maggio di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo, per l’inoltro dell’istanza all’ente da parte degli operatori economici che vogliano uscire dal servizio pubblico unitamente alla documentazione di seguito descritta.

Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:

  • i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente;
  • la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione;
  • idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti;
  • Delega al soggetto appositamente individuato per la presentazione telematica dei dati inerenti alla produzione di rifiuti urbani delle utenze non domestiche, redatta sulla base dell’Allegato 1 al Regolamento per la gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale, ai sensi dell’art. 238, comma 10 del D. lgs. n. 152/06;

 

La comunicazione dovrà essere inviata via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it.

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio, negli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 11,30 e giovedì dalle 16,00 alle 18,00.

ALLEGATO:

  • Comunicazione uscita dal Servizio pubblico U.N.D.

Avviso

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MODELLO PER RICHIESTA USCITA SERVIZIO PUBBLICO RACCOLTA RIFIUTI URBANI

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