Dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi

Pubblicato il 13 maggio 2022 • Protezione Civile

Vista la nota prot. n. 8112 del 12-05-2022 con la quale il Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia ha comunicato a questo Ente lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2022, cui Nota Trasmissione dpgr 177-Dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi anno 2022-Nota prot 5210-10.05.2022 "Dichiarazione dello stato di grave, pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2022" ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 5;

Visto, e richiamato il Decreto che, ai fini dell’osservanza delle norme, stabilisce che i Sindaci, in qualità di Autorità di Protezione Civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del predetto Decret;

  • Nel periodo dal 15 giugno 2022 al 15 settembre 2022 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale.

 

  • Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

 

  • Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30.12.1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione a rischio incendio boschivo di cui all’art. 2 della legge 353/2000, e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

 

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
  • tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
  • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

 

  • Gli interventi di prevenzione incendi devono rispettare le disposizioni dettate dalla L.R. n. 38/2016 che, in particolare, all’art. 3 stabilisce:

 

“1.  Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

 

  1. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

 

  1. E’ fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

 

  1. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

 

  1. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

 

  1. All’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’ente di gestione.”


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