ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

Pubblicato il 20 marzo 2020 • Emergenza , Protezione Civile

Si avvisa che con Ordinanza n.11 del 20-03-2020 il Sindaco ordina:

Sino al 03.04.2020, e comunque, fino al cessare dell’emergenza sanitaria in atto, è fatto divieto su tutte le strade comunali, anche esterne al perimetro del centro abitato, parchi e giardini comunali, di praticare attività sportiva all’aperto come corsa, escursioni, passeggiate, conduzioni di cani e qualsiasi attività simile, non direttamente connessa all’attività lavorativa, a motivi di salute e di necessità.

È consentito circolare per la conduzione dei cani per motivi fisiologici e veterinari dell’animale, esclusivamente nei paraggi della propria abitazione.

Sono fatti salvi esclusivamente gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 articolo 1 lett. a) che prevede che gli stessi siano giustificabili - previe le autocertificazioni di legge - esclusivamente per:
1. comprovate esigenze lavorative
2. situazioni di necessità
3. motivi di salute

Si Avverte

Che l’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell'art. 650 c.p., e comporta l'applicazione della relativa sanzione penale, nonché della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

 

 

Si allega ordinanza completa.

 

Ordinanza
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