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Locazioni turistiche: obbligo di CIA/SCIA entro il 30 settembre 2026

Locazioni turistiche: obbligo di CIA/SCIA entro il 30 settembre 2026

Data :

9 settembre 2026

Categorie:
Commercio
Turismo
Argomenti:
Turismo
Locazioni turistiche: obbligo di CIA/SCIA entro il 30 settembre 2026
Municipium

Descrizione

Si informa che i soggetti che esercitano attività di locazione turistica, sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale, sono tenuti a presentare al SUAP del Comune territorialmente competente la prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Comunicazione di Inizio Attività (CIA).
Attività già avviate
I gestori di locazioni turistiche già avviate e registrate nel DMS Puglia alla data del 30 settembre 2025, che non abbiano già provveduto alla presentazione della relativa SCIA o CIA, devono regolarizzare la propria posizione entro il 30 settembre 2026, secondo quanto previsto dall’art. 10-quater della L.R. Puglia n. 49/2017 e successive modificazioni.
Nuove attività
Per le attività avviate successivamente al 30 settembre 2025, la presentazione della CIA o della SCIA costituisce adempimento necessario per l’avvio dell’attività.
In particolare:
·         locazione turistica in forma non imprenditoriale: deve essere presentata la CIA – Comunicazione di Inizio Attività;
·         locazione turistica in forma imprenditoriale: deve essere presentata la SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
La pratica deve essere trasmessa telematicamente al SUAP del Comune di Ruffano attraverso il portale Impresainungiorno.gov.it.
Quando la locazione è considerata imprenditoriale?
Per locazione turistica si intende la concessione in locazione di un immobile ad uso abitativo, o di una sua porzione, per finalità turistiche, senza l’offerta dei servizi accessori e complementari propri delle strutture ricettive.
A decorrere dal 2026, l’attività di locazione turistica si presume svolta in forma imprenditoriale quando vengono destinati alla locazione più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Pertanto, la gestione in forma non imprenditoriale può riguardare al massimo due appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
CIR e CIN
I gestori delle locazioni turistiche, sia imprenditoriali sia non imprenditoriali, devono inoltre provvedere agli adempimenti previsti per l’iscrizione nella Banca Dati delle Strutture Ricettive e delle Locazioni Turistiche della Regione Puglia – DMS Puglia, ai fini dell’attribuzione del CIR – Codice Identificativo Regionale.
Successivamente deve essere acquisito il CIN – Codice Identificativo Nazionale attraverso la BDSR – Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, gestita dal Ministero del Turismo.
Il CIN deve essere esposto all’esterno dell’immobile e indicato negli annunci relativi alla locazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Informazioni e approfondimenti
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio SUAP del Comune di Ruffano – Tel. 0833 695516 – oppure consultare il sito della Regione Puglia al seguente link: https://www.regione.puglia.it/web/turismo/normativa-locazioni-ad-uso-turistico

Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2026, 11:00

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